01
Il Socio della Società Italiana di Chirurgia è tenuto al rispetto del Codice Deontologico Nazionale indicato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e dal codice etico.
02
Il Chirurgo deve prestare la massima collaborazione e disponibilità nei rapporti con il proprio Ordine professionale. È tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice, l’ignoranza del quale non lo esime dalla responsabilità disciplinare.
03
Il comportamento del Chirurgo deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa, in armonia con i principi di solidarietà, umanità e impegno civile che la ispirano anche al di fuori dell’esercizio della professione. Svolge la propria attività professionale con impegno, diligenza e serietà, senza discriminazione alcuna, obbedendo alla legge universale della solidarietà umana e sociale oltre che alle norme vigenti interne e comunitarie. Adempie al suo dovere professionale con scienza e coscienza. Deve osservare e far rispettare le leggi ed i regolamenti, respingendo ogni influenza estranea alla dignità della sua funzione, e deve osservare il segreto professionale, sempre che ciò non pregiudichi la sua moralità, non arrechi danno a terzi e non intralci il corso della giustizia.
04
Nell’esercizio della professione deve mantenere con chiunque rapporti improntati all’esatto adempimento dei propri doveri e alla dignitosa tutela dei propri diritti. Deve evitare ogni forma ed atteggiamento di concorrenza sleale e mantenere rapporti leali con i suoi colleghi e con gli altri operatori sanitari e sociali, ispirandosi al reciproco rispetto.
05
Il ricorso a pratiche non convenzionali non può prescindere dal rispetto del decoro e della dignità della professione. Il ricorso a tali pratiche non deve comunque sottrarre il paziente a trattamenti specifici e scientificamente consolidati e richiede sempre circostanziata informazione e acquisizione del consenso. È vietato al Chirurgo di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire l’esercizio di terzi non medici nel settore delle cosiddette pratiche non convenzionali.
06
Nell’attività medico-legale deve evitare ogni forma di consulenza scorretta che possa rappresentare un danno ingiusto a carico di altri soci, pena il deferimento al Consiglio Direttivo. La consulenza d’ufficio o di parte deve tendere unicamente a interpretare le evidenze scientifiche disponibili nel rispetto della oggettività e della dialettica scientifica nonché della prudenza nella valutazione relativa alla condotta dei soggetti coinvolti. L’espletamento di prestazioni medico-legali non conformi a queste disposizioni costituisce, oltre che illecito sanzionato da norme di legge, una condotta lesiva del decoro professionale, e quindi potenzialmente sanzionabile, previo deferimento del Consiglio Direttivo.
07
È vietato esercitare attività incompatibili con la professione che possano comunque ledere la dignità personale e della categoria cui appartiene.
08
Il Chirurgo deve sottoporsi a continuo aggiornamento e perfezionamento delle proprie conoscenze professionali, per meglio operare e per elevare il proprio prestigio professionale, ed assicurare la sicurezza essenziale per il paziente.
09
La pubblicità in materia sanitaria, fornita da singoli o da strutture sanitarie, non può prescindere da principi di correttezza informativa, responsabilità e decoro professionale. La pubblicità promozionale e comparativa è vietata.
10
Il Chirurgo che partecipa, collabora od offre patrocinio o testimonianza alla informazione sanitaria non deve mai venir meno a principi di rigore scientifico, di onestà intellettuale e di prudenza, escludendo qualsiasi forma anche indiretta di pubblicità commerciale personale o a favore di altri.
11
Il Chirurgo non deve divulgare notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su innovazioni in campo sanitario, non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico in particolare se tali da alimentare infondate attese e speranze illusorie.
12
Il Chirurgo non deve partecipare in nessuna veste ad imprese industriali, commerciali o di altra natura che ne condizionino la dignità e l’indipendenza professionale e non deve stabilire accordi diretti o indiretti con altre professioni sanitarie che svolgano attività o effettuino iniziative di tipo industriale o commerciale inerenti l’esercizio professionale.